REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 15                                                               
Principio di sussidiarieta'                                                     
1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di            
volontariato, sulla base del principio di sussidiarieta' previsto               
dall'articolo 118 della Costituzione e dall'articolo 9 dello Statuto            
della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo             
13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilita' sociale              
promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma            
singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di                       
volontariato anche non iscritte.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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