REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 14                                                               
Criteri di priorita' per le convenzioni                                         
1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui                    
stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti             
pubblici non compresi nell'articolo 117, secondo comma, lettera g)              
della Costituzione, si attengono a criteri di priorita' comprovanti             
l'attitudine e la capacita' operativa delle organizzazioni,                     
considerando nel loro complesso:                                                
a) l'esperienza maturata nell'attivita' oggetto di convenzione;                 
b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali,                   
organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a               
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;                                  
c) l'offerta di modalita' a carattere innovativo o sperimentale per             
lo svolgimento delle attivita' di pubblico interesse;                           
d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio           
in cui deve essere svolta l'attivita';                                          
e) la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle              
organizzazioni, in coerenza con le attivita' oggetto della                      
convenzione;                                                                    
f) le attivita' innovative per la soluzione di problematiche connesse           
ad emergenze sociali o sanitarie od ambientali.                                 
2. Qualora le attivita' da gestire in convenzione siano proposte                
direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di                
utilita' pubblica o richiedano una capacita' operativa particolare,             
adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui                   
all'articolo 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con             
le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di                  
capacita' ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni                  
stesse.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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