LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Art. 14
Imputazione ed adempimenti di spesa
1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del
bilancio di previsione del Consiglio regionale.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 17 febbraio 2005 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge, d'iniziativa:
- del consigliere Fabio Garagnani; oggetto consiliare n. 551 (VII
legislatura);
- dei consiglieri Mauro Bosi e Graziano Pini; oggetto consiliare 1083
(VII legislatura);
- della consigliera Maria Cristina Marri; oggetto consiliare 2149
(VII legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza,
approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 2001;
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente, sul n. 49 in data 22 novembre 2000, sul n.
75 in data 6 febbraio 2001, sul n. 127 in data 31 ottobre 2001;
- assegnati alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza
sociale" in sede referente e in sede consultiva alla V Commissione
consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione" e alla I Commissione
consiliare "Bilancio Programmazione Affari generali".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/2005 del
26 gennaio 2005, con relazione scritta del consigliere Mauro Bosi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 febbraio
2005, atto n. 159/2005.