REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 14                                                               
Integrazione regionale per il finanziamento                                     
del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005                                
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del                  
Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna e'                      
autorizzata ad integrare per l'esercizio 2005, con mezzi autonomi di            
bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende           
sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e             
degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) per un importo               
massimo di Euro 95.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 (C.N.I) ed           
afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse            
vincolate.                                                                      
2. La Giunta regionale e' autorizzata a definire con proprio atto i             
criteri e le modalita' di attribuzione dei finanziamenti di cui al              
comma 1.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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