LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 14
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna e'
autorizzata ad integrare per l'esercizio 2005, con mezzi autonomi di
bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende
sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e
degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) per un importo
massimo di Euro 95.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 (C.N.I) ed
afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse
vincolate.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalita' di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1.