REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 13                                                               
Rapporti convenzionali                                                          
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono                
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte            
nel registro regionale o nei registri provinciali da almeno sei mesi            
per l'erogazione di prestazioni ed attivita', anche di carattere                
promozionale, compatibili con la natura e le finalita' del                      
volontariato.                                                                   
2. I suddetti Enti devono pubblicizzare la volonta' di stipulare                
convenzioni, nelle modalita' che riterranno opportune, dandone                  
comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro                   
territorio iscritte ai registri ed operanti nel settore oggetto della           
convenzione.                                                                    
3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti           
condizioni:                                                                     
a) le attivita' oggetto del rapporto convenzionale devono essere                
svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e             
prevalente dei propri aderenti volontari;                                       
b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle              
cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni                   
professionali necessarie allo svolgimento delle attivita' e delle               
prestazioni specifiche;                                                         
c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4            
della Legge n. 226 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle               
organizzazioni;                                                                 
d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese                  
ammesse a rimborso, ancorche' non interamente documentate, devono               
figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali            
quote parte delle spese generali di funzionamento delle                         
organizzazioni.                                                                 
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 4 della legge n. 226 del 1991 e' il seguente:             
"Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di                     
volontariato                                                                    
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri                
aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli                    
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita'                
stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.                    
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e                     
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in           
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi           
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono                  
disciplinati i relativi controlli.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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