REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

          Art. 13                                                               
Organizzazione                                                                  
1. Con regolamento regionale possono essere determinati:                        
a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la                  
funzionalita';                                                                  
b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del              
Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle           
questioni relative alla tutela minorile, all'eta' evolutiva ed alla             
famiglia;                                                                       
c) ulteriori modalita' di funzionamento degli uffici del Garante e              
l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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