REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

              TITOLO II                                                         
        PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE                
        E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                       
          Art. 13                                                               
Funzioni regionali                                                              
1. La Giunta regionale stabilisce apposite linee guida metodologiche            
per la predisposizione, da parte delle Province, degli Enti di                  
gestione dei parchi e delle riserve, di proposte finalizzate alla               
formazione del Programma regionale. Alla predisposizione del                    
Programma regionale possono altresi' concorrere, con la presentazione           
di specifiche proposte, le associazioni ambientaliste aventi una                
rilevante rappresentativita' a livello regionale, le Universita'                
operanti nella Regione, le organizzazioni professionali agricole                
maggiormente rappresentative in ambito regionale e le organizzazioni            
del turismo, del commercio e dell'artigianato.                                  
2. Sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto degli indirizzi            
dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente           
di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, la Giunta regionale                  
predispone la proposta del Programma regionale. La proposta, su cui             
la Giunta regionale acquisisce il parere del Comitato consultivo                
regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 8, viene                  
trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione.                            
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del Programma                    
regionale tramite:                                                              
a) il riparto annuale e poliennale delle disponibilita' finanziarie             
distinto tra contributi per la gestione e per gli investimenti;                 
b) la programmazione di iniziative regionali rivolte alla                       
conservazione ed alla promozione del sistema regionale e delle sue              
componenti.                                                                     
4. Attraverso il riparto di cui al comma 3, lettera a), sono favorite           
le iniziative volte all'integrazione organizzativa e funzionale delle           
Aree protette con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza gestionale            
e migliorare l'efficacia delle loro azioni di conservazione e                   
valorizzazione ambientale.                                                      
5. Il provvedimento di riparto delle disponibilita' finanziarie per             
le spese di investimento puo' prevedere anche l'utilizzo, in                    
cofinanziamento, a favore prioritariamente delle Aree protette                  
regionali e dei siti della Rete natura 2000, di risorse comunitarie,            
statali e regionali di settore. All'utilizzo di tali risorse possono            
partecipare anche le Aree protette statali nell'ambito di specifici             
progetti di interesse regionale.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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