REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)

          Art. 13                                                               
Disposizioni transitorie                                                        
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono                  
considerati idonei il centro di conservazione, quello di                        
premoltiplicazione ed i centri di moltiplicazione, nonche' le                   
relative strutture produttive, riconosciuti a norma del regolamento             
regionale 6 settembre 1999, n. 26 (Istituzione, ai sensi dell'art. 7            
della L.R. 19/1/1998, n. 3, della certificazione di controllo                   
volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore            
vivaistico. Abrogazione del R.R. 28/6/1984, n. 36).                             
2. In caso di non conformita' dei centri di cui al comma 1 al                   
presente regolamento e ai relativi disciplinari di produzione la                
struttura fitosanitaria regionale fissa il termine entro il quale               
deve avvenire l'adeguamento. Nel caso che il centro interessato non             
si attenga a tale prescrizione, si applica l'articolo 12, comma 3,              
della legge regionale n. 3 del 2004.                                            
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art.12, comma 3, della legge regionale 20 gennaio              
2004, n. 3 concernente Norme in materia di tutela fitosanitaria -               
istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione della              
legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3 e della legge regionale 21                
agosto 2001, n. 31 e' il seguente:                                              
"Art. 12 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione                             
(omissis)                                                                       
3. In casi di particolare gravita' o di inadempienza alle                       
prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale,                 
quest'ultima puo' disporre la revoca dell'autorizzazione.                       
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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