REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

            TITOLO I                                                            
            I PRINCIPI                                                          
          Art. 12                                                               
Partecipazione della Regione                                                    
alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario                        
1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:               
a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti                  
normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite           
da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalita' di              
informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di             
indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della                 
Regione alla formazione di decisioni comunitarie;                               
b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti             
dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite            
da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della                 
legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale,                
ovvero, ove per l'attuazione non e' richiesta una preventiva                    
regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta               
regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina              
prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti;                                 
c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea,              
promuove la conoscenza dell'attivita' comunitaria presso gli Enti               
locali ed i soggetti della societa' civile e favorisce la                       
partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi                    
dall'Unione;                                                                    
d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e               
degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento              
legislativo;                                                                    
e) determina con legge le modalita' del concorso dell'Assemblea per             
quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle                 
decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti              
normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso             
il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In                    
particolare, la legge determina le modalita' necessarie per                     
rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adeguata e                  
tempestiva informazione preventiva e successiva.                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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