REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 12                                                               
Servizi informativi                                                             
1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo                  
svolgimento delle attivita' di volontariato, la Regione puo'                    
stipulare accordi con i Centri di servizio di cui all'articolo 16 e             
con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti           
dalla presente legge da almeno sei mesi, per consentire l'accesso ai            
propri servizi di documentazione, informativi ed informatici,                   
comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della                    
privacy.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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