LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 12
Programma regionale
1. Il Consiglio regionale provvede di norma ogni tre anni,
nell'ambito degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale
per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), all'approvazione del Programma per il sistema regionale
delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di seguito
denominato "Programma regionale".
2. Il Programma regionale contiene in particolare:
a) le priorita' per l'attuazione, la gestione e la promozione del
sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da
utilizzare, i criteri di riparto, nonche' la quota di cofinanziamento
posta a carico degli Enti di gestione;
b) il rapporto relativo allo stato di conservazione del patrimonio
naturale ricompreso nel sistema regionale delle Aree protette e dei
siti della Rete natura 2000;
c) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree
da designare quali siti della Rete natura 2000 da proporre al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le eventuali
proposte di revisione dei siti esistenti;
d) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Parco
regionale ed a Parco interregionale da istituire con successivo atto
legislativo;
e) l'individuazione delle aree che possono essere destinate
all'istituzione delle Riserve naturali regionali;
f) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a
Paesaggio naturale e seminaturale protetto e ad Aree di riequilibrio
ecologico da proporre alle Province per la loro successiva
istituzione;
g) l'individuazione delle aree che possono essere destinate ad Aree
di collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle
Province per la loro esatta localizzazione;
h) le eventuali modifiche territoriali alle Aree protette esistenti
da attuare secondo le stesse modalita' previste per la loro
istituzione, individuazione e designazione.
3. Al Programma regionale e' allegato l'elenco delle Aree protette
regionali con le relative integrazioni da proporre al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per il loro inserimento
nell'elenco ufficiale nazionale, approvato ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394 del
1991 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei
Comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed Autonomie locali).
4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela
dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 definiscono:
a) gli obiettivi, le priorita' e le azioni da attuare per la
conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;
b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di
gestione dei parchi regionali e le Province, per le funzioni ad esse
attribuite relativamente alle altre Aree protette ed ai siti della
Rete natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello
svolgimento delle attivita' di gestione, di programmazione e di
pianificazione di rispettive competenza;
c) i criteri e gli indirizzi per il raccordo gestionale tra le Aree
protette regionali, quella dei siti della Rete natura 2000 e quella
delle Aree protette statali, con particolare riferimento alla
pianificazione territoriale ed alla programmazione economica e
sociale dei Parchi nazionali ai sensi degli articoli 12 e 14 della
legge n. 394 del 1991, ed ai programmi nazionali ed alle politiche di
sistema di cui all'articolo 1-bis della medesima legge.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art.99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
e' il seguente:
"Art. 99 - Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela
ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di
risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli Enti locali, la
Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela
dell'ambiente (PTRTA).
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di
tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei
rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli
inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta
della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle
singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari
situazioni territoriali, determina, in particolare:
a) gli obiettivi e le priorita' delle azioni ambientali anche con
riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale
fine;
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli
interventi di cui all'art. 100;
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono
contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.
4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le
Comunita' Montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel
piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani
provinciali di settore, individuano in ordine di priorita' gli
interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con
l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilita' al
finanziamento da parte degli stessi.
5. Il programma e' attuato:
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto
capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per
la realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti
privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto
interesse, in conformita' alla vigente normativa comunitaria, per la
realizzazione di impianti e opere collegate alla finalita' del
programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti
pubblici e privati di contirbuti, in conformita' alla vigente
normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al
miglioramento della qualita' ambientale.
6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli
studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di
pianificazione.
7. Le linee e le azioni contenute nel pogramma triennale regionale
per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative
all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali
protette e alla difesa del suolo.
Comma 3
1) Il testo dell'art. 3, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, e' il
seguente:
"Art. 3 - Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica
per le aree naturali protette
1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito
denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo
presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile,
per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, o da
sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia
autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato
partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori
delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta,
ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il
Ministro dell'ambiente con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui
al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
3. La Carta della natura e' predisposta dai servizi tecnici nazionali
di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli
indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i
dati disponibili relativi al complesso delle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli
della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della Legge 3
dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in
Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilita'
territoriale. La Carta della natura e' adottata dal Comitato su
proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente
comma e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5
miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la
Consulta di cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta
di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' le relative
direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte
l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e
riferisce sulla loro esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si
raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la
questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.
7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di
seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti
particolarmente qualificati per l'attivita' e per gli studi
realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un
quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una
rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale
presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti,
ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate
dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Societa' botanica italiana
e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio
nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta
dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni
a partire dall'anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in
materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta
del Comitato o del Ministro dell'ambiente.
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della
Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della
natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica
composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite
complessivo di cinquanta unita', con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente e'
composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri
presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' di personale di enti pubblici anche
economici, ai quali e' corrisposta una indennita' stabilita con
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del
tesoro. Fanno parte del contingente non piu' di venti esperti di
elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non
superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le
modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio
1973, n. 428, convertito dalla Legge 4 agosto 1973, n. 497. Con
proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che
fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della
segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire
dall'anno 1991.".
2) Il testo dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 e' il seguente:
"Art. 7 - Organismi a composizione mista
1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale
dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui
all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate
dalla Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-regioni puo' istituire gruppi di lavoro o
comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo,
collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza stessa.".
Comma 4
1) Il testo dell'art. 12, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e' il
seguente:
Art. 12 - Piano per il parco
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonche' storici,
culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco e'
perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito
denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti
contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree
o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e
tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di
attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del
piano;
c) sistemi di accessibilita' veicolare e pedonale con particolare
riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai
portatori di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione
sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree
di campeggio, attivita' agroturistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e
sull'ambiente naturale in genere.
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di
protezione, prevedendo:
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale e' conservato
nella sua integrita';
b) riserve generali orientate, nelle quali e' vietato costruire nuove
opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di
trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le
utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle
infrastrutture strettamente necessarie, nonche' interventi di
gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresi'
ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle
lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della Legge 5 agosto
1978, n. 457;
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalita'
istitutive ed in conformita' ai criteri generali fissati dall'Ente
parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero
secondo metodi di agricoltura biologica, le attivita'
agro-silvo-pastorali nonche' di pesca e raccolta di prodotti
naturali, ed e' incoraggiata anche la produzione artigianale di
qualita'. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle
lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata
Legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle
destinazioni d'uso;
d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo
ecosistema, piu' estesamente modificate dai processi di
antropizzazione, nelle quali sono consentite attivita' compatibili
con le finalita' istitutive del parco e finalizzate al miglioramento
della vita socio-culturale delle collettivita' locali e al miglior
godimento del parco da parte dei visitatori.
3. Il piano e' predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla
costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalita'
della presente legge. La Comunita' del parco partecipa alla
definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del
parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il
proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio
direttivo, e' adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo
inoltro da parte dell'Ente parco.
4. Il piano adottato e' depositato per quaranta giorni presso le sedi
dei comuni, delle comunita' montane e delle regioni interessate;
chiunque puo' prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi
quaranta giorni chiunque puo' presentare osservazioni scritte, sulle
quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni.
Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si
pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco
per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma
2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni
interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del
medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il
piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione
dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto
costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da
rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce
i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora
le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi
quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al
Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.
5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si
sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro
dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario
ad acta.
6. Il piano e' modificato con la stessa procedura necessaria alla sua
approvazione ed e' aggiornato con identica modalita' almeno ogni
dieci anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale
interesse e di urgenza e di indifferibilita' per gli interventi in
esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i
piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di
pianificazione.
8. Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione ed e'
immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei
privati.".
2) Il testo dell'art. 14, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e' il
seguente:
"Art. 14 - Iniziative per la promozione economica e sociale
1. Nel rispetto delle finalita' del parco, dei vincoli stabiliti dal
piano e dal regolamento del parco, la Comunita' del parco promuove le
iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle
collettivita' eventualmente residenti all'interno del parco e nei
territori adiacenti.
2. A tal fine la Comunita' del parco, avvia contestualmente
all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e
sociale per la promozione della attivita' compatibili, individuando i
soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti
eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul
quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo,
e' approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In
caso di contrasto tra Comunita' del parco, altri organi dell'Ente
parco e regioni, la questione e' rimessa ad una conferenza presieduta
dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette
la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.
3. Il piano di cui al comma 2 puo' prevedere in particolare: la
concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la
predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il
risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere
turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in
gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di
specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in
forma cooperativa, di attivita' tradizionali artigianali,
agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche,
restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a
favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo
sviluppo del turismo e delle attivita' locali connesse. Una quota
parte di tali attivita' deve consistere in interventi diretti a
favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonche'
l'accessibilita' e la fruizione, in particolare per i portatori di
handicap.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'Ente parco puo' concedere a
mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio
emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di
qualita' e che soddisfino le finalita' del parco.
5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni
interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali
rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.
6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e puo' essere
aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua
formazione.".
3) Il testo dell'art. 1bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e'
il seguente:
"Art. 1-bis - Programmi nazionali e politiche di sistema
1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi
territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole
e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di
azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad
attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del
turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della
previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le
regioni e con altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle
associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua
altresi' le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili
nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1.".