REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

              TITOLO II                                                         
        PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE                
        E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                       
          Art. 12                                                               
Programma regionale                                                             
1. Il Consiglio regionale provvede di norma ogni tre anni,                      
nell'ambito degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale           
per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 della legge                  
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e                 
locale), all'approvazione del Programma per il sistema regionale                
delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di seguito                
denominato "Programma regionale".                                               
2. Il Programma regionale contiene in particolare:                              
a) le priorita' per l'attuazione, la gestione e la promozione del               
sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da                
utilizzare, i criteri di riparto, nonche' la quota di cofinanziamento           
posta a carico degli Enti di gestione;                                          
b) il rapporto relativo allo stato di conservazione del patrimonio              
naturale ricompreso nel sistema regionale delle Aree protette e dei             
siti della Rete natura 2000;                                                    
c) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree            
da designare quali siti della Rete natura 2000 da proporre al                   
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le eventuali            
proposte di revisione dei siti esistenti;                                       
d) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Parco             
regionale ed a Parco interregionale da istituire con successivo atto            
legislativo;                                                                    
e) l'individuazione delle aree che possono essere destinate                     
all'istituzione delle Riserve naturali regionali;                               
f) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a                   
Paesaggio naturale e seminaturale protetto e ad Aree di riequilibrio            
ecologico da proporre alle Province per la loro successiva                      
istituzione;                                                                    
g) l'individuazione delle aree che possono essere destinate ad Aree             
di collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle                 
Province per la loro esatta localizzazione;                                     
h) le eventuali modifiche territoriali alle Aree protette esistenti             
da attuare secondo le stesse modalita' previste per la loro                     
istituzione, individuazione e designazione.                                     
3. Al Programma regionale e' allegato l'elenco delle Aree protette              
regionali con le relative integrazioni da proporre al Ministero                 
dell'ambiente e della tutela del territorio per il loro inserimento             
nell'elenco ufficiale nazionale, approvato ai sensi del combinato               
disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394 del           
1991 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto              
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della               
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le              
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie           
ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei            
Comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed Autonomie locali).                    
4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela                
dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 definiscono:            
a) gli obiettivi, le priorita' e le azioni da attuare per la                    
conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;               
b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di           
gestione dei parchi regionali e le Province, per le funzioni ad esse            
attribuite relativamente alle altre Aree protette ed ai siti della              
Rete natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello               
svolgimento delle attivita' di gestione, di programmazione e di                 
pianificazione di rispettive competenza;                                        
c) i criteri e gli indirizzi per il raccordo gestionale tra le Aree             
protette regionali, quella dei siti della Rete natura 2000 e quella             
delle Aree protette statali, con particolare riferimento alla                   
pianificazione territoriale ed alla programmazione economica e                  
sociale dei Parchi nazionali ai sensi degli articoli 12 e 14 della              
legge n. 394 del 1991, ed ai programmi nazionali ed alle politiche di           
sistema di cui all'articolo 1-bis della medesima legge.                         
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.99 della legge regionale  21 aprile 1999, n. 3             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 99 - Programma regionale per la tutela dell'ambiente                      
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela            
ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di            
risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli Enti locali, la               
Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela                 
dell'ambiente (PTRTA).                                                          
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di               
tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei                   
rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli                  
inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.                              
3. Il Programma e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta               
della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle             
singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari                
situazioni territoriali, determina, in particolare:                             
a) gli obiettivi e le priorita' delle azioni ambientali anche con               
riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;                   
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale           
fine;                                                                           
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli           
interventi di cui all'art. 100;                                                 
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono                   
contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.               
4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le                  
Comunita' Montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel                
piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani                     
provinciali di settore, individuano in ordine di priorita' gli                  
interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con                     
l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilita' al                       
finanziamento da parte degli stessi.                                            
5. Il programma e' attuato:                                                     
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto                   
capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per           
la realizzazione di impianti ed opere;                                          
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti            
privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto                 
interesse, in conformita' alla vigente normativa comunitaria, per la            
realizzazione di impianti e opere collegate alla finalita' del                  
programma;                                                                      
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti            
pubblici e privati di contirbuti, in conformita' alla vigente                   
normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al             
miglioramento della qualita' ambientale.                                        
6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli              
studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di                  
pianificazione.                                                                 
7. Le linee e le azioni contenute nel pogramma triennale regionale              
per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative                 
all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali                   
protette e alla difesa del suolo.                                               
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 3, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica             
per le aree naturali protette                                                   
1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito           
denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo            
presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile,            
per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e                        
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, o da                
sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia             
autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla               
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le              
province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato            
partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori                 
delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta,              
ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il               
Ministro dell'ambiente con proprio decreto.                                     
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui           
al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con               
riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con             
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del              
Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.                      
3. La Carta della natura e' predisposta dai servizi tecnici nazionali           
di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli                   
indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i           
dati disponibili relativi al complesso delle finalita' di cui                   
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli              
della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della Legge 3                 
dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in            
Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilita'            
territoriale. La Carta della natura e' adottata dal Comitato su                 
proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente              
comma e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5               
miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.                                  
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:                      
a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la                   
Consulta di cui al comma 7;                                                     
b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo                 
internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta           
di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' le relative                    
direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;            
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.                     
5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte               
l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e                  
riferisce sulla loro esecuzione.                                                
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si                  
raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la                  
questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.                      
7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di           
seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti                       
particolarmente qualificati per l'attivita' e per gli studi                     
realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un           
quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una               
rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale             
presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti,                    
ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate                 
dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Societa' botanica italiana           
e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio                   
nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta              
dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del           
presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni           
a partire dall'anno 1991.                                                       
8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in              
materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta             
del Comitato o del Ministro dell'ambiente.                                      
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della              
Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della              
natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica                   
composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite              
complessivo di cinquanta unita', con decreto del Ministro                       
dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il                   
Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente e'                   
composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri                  
presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di               
Trento e di Bolzano, nonche' di personale di enti pubblici anche                
economici, ai quali e' corrisposta una indennita' stabilita con                 
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del              
tesoro. Fanno parte del contingente non piu' di venti esperti di                
elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non           
superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le            
modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio                
1973, n. 428, convertito dalla Legge 4 agosto 1973, n. 497. Con                 
proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che               
fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della                     
segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma e'                      
autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire                  
dall'anno 1991.".                                                               
2) Il testo dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo  28 agosto             
1997, n. 281 e' il seguente:                                                    
"Art. 7 - Organismi a composizione mista                                        
1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale           
dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui            
all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate            
dalla Conferenza Stato-regioni.                                                 
2. La Conferenza Stato-regioni puo' istituire gruppi di lavoro o                
comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni,                
delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle                          
amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo,             
collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza stessa.".             
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art. 12,  della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e' il            
seguente:                                                                       
          Art. 12 - Piano per il parco                                          
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonche' storici,                 
culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco e'                
perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito           
denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti           
contenuti:                                                                      
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree           
o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e               
tutela;                                                                         
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di                   
attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del                 
piano;                                                                          
c) sistemi di accessibilita' veicolare e pedonale con particolare               
riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai             
portatori di handicap e agli anziani;                                           
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione              
sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree            
di campeggio, attivita' agroturistiche;                                         
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e            
sull'ambiente naturale in genere.                                               
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di                 
protezione, prevedendo:                                                         
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale e' conservato              
nella sua integrita';                                                           
b) riserve generali orientate, nelle quali e' vietato costruire nuove           
opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di            
trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le            
utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle                   
infrastrutture strettamente necessarie, nonche' interventi di                   
gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresi'           
ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle             
lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della Legge 5 agosto           
1978, n. 457;                                                                   
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalita'                  
istitutive ed in conformita' ai criteri generali fissati dall'Ente              
parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero                  
secondo metodi di agricoltura biologica, le attivita'                           
agro-silvo-pastorali nonche' di pesca e raccolta di prodotti                    
naturali, ed e' incoraggiata anche la produzione artigianale di                 
qualita'. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle                
lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata               
Legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle            
destinazioni d'uso;                                                             
d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo            
ecosistema, piu' estesamente modificate dai processi di                         
antropizzazione, nelle quali sono consentite attivita' compatibili              
con le finalita' istitutive del parco e finalizzate al miglioramento            
della vita socio-culturale delle collettivita' locali e al miglior              
godimento del parco da parte dei visitatori.                                    
3. Il piano e' predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla            
costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalita'              
della presente legge. La Comunita' del parco partecipa alla                     
definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del            
parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il                  
proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio              
direttivo, e' adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo               
inoltro da parte dell'Ente parco.                                               
4. Il piano adottato e' depositato per quaranta giorni presso le sedi           
dei comuni, delle comunita' montane e delle regioni interessate;                
chiunque puo' prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi           
quaranta giorni chiunque puo' presentare osservazioni scritte, sulle            
quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni.               
Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si            
pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco            
per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma           
2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni                    
interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del              
medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il             
piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione             
dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto                  
costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da                   
rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce            
i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora            
le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi                 
quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al                 
Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.                            
5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si                    
sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro                        
dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario             
ad acta.                                                                        
6. Il piano e' modificato con la stessa procedura necessaria alla sua           
approvazione ed e' aggiornato con identica modalita' almeno ogni                
dieci anni.                                                                     
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale                    
interesse e di urgenza e di indifferibilita' per gli interventi in              
esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i               
piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di                      
pianificazione.                                                                 
8. Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica             
italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione ed e'                         
immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei             
privati.".                                                                      
2) Il testo dell'art. 14,  della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e' il            
seguente:                                                                       
"Art. 14 - Iniziative per la promozione economica e sociale                     
1. Nel rispetto delle finalita' del parco, dei vincoli stabiliti dal            
piano e dal regolamento del parco, la Comunita' del parco promuove le           
iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle                
collettivita' eventualmente residenti all'interno del parco e nei               
territori adiacenti.                                                            
2. A tal fine la Comunita' del parco, avvia contestualmente                     
all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e           
sociale per la promozione della attivita' compatibili, individuando i           
soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti                  
eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul            
quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo,           
e' approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In           
caso di contrasto tra Comunita' del parco, altri organi dell'Ente               
parco e regioni, la questione e' rimessa ad una conferenza presieduta           
dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette            
la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.                              
3. Il piano di cui al comma 2 puo' prevedere in particolare: la                 
concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la                         
predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il               
risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere                          
turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in                 
gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di              
specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in                
forma cooperativa, di attivita' tradizionali artigianali,                       
agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche,                 
restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a                
favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo            
sviluppo del turismo e delle attivita' locali connesse. Una quota               
parte di tali attivita' deve consistere in interventi diretti a                 
favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonche'                    
l'accessibilita' e la fruizione, in particolare per i portatori di              
handicap.                                                                       
4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'Ente parco puo' concedere a            
mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio            
emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di                 
qualita' e che soddisfino le finalita' del parco.                               
5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni                 
interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali                  
rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.                   
6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e puo' essere              
aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua                        
formazione.".                                                                   
3)  Il testo dell'art. 1bis,  della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 1-bis - Programmi nazionali e politiche di sistema                        
1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi                 
territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole           
e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di              
azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad                    
attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del             
turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole,                    
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della            
previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le                  
regioni e con altri soggetti pubblici e privati.                                
2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza                
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province                
autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle           
associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua           
altresi' le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili            
nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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