REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 11                                                               
Disposizioni in materia di edilizia                                             
1. La sede ed i locali in cui si svolgono le attivita' delle                    
organizzazioni di volontariato iscritte sono collocate di norma nel             
patrimonio edilizio esistente destinato ad attivita' pubbliche e di             
interesse generale.                                                             
2. Gli edifici e le unita' immobiliari esistenti possono essere                 
destinati alla sede ed alle attivita' delle organizzazioni di                   
volontariato iscritte, anche in deroga alle destinazioni d'uso                  
ammissibili definite dagli strumenti urbanistici vigenti, purche' sia           
assicurato il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie            
e di quelle poste a tutela degli immobili che presentino un interesse           
storico-artistico. Per tali casi trovano applicazione le disposizioni           
dell'articolo 15, commi 1 e 3 della legge regionale 25 novembre 2002,           
n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).                                      
3. Le opere e le attrezzature realizzate dalle organizzazioni di                
volontariato iscritte usufruiscono dell'esonero dal contributo di               
costruzione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera e), della               
legge regionale n. 31 del 2002.                                                 
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 15, della legge regionale 25 novembre 2002, n.            
31 e' il seguente:                                                              
"Art. 15 - Permesso di costruire in deroga                                      
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici e'             
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di                 
interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.                
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di                
sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni                
statali e regionali, puo' riguardare esclusivamente le destinazioni             
d'uso ammissibili, la densita' edilizia, l'altezza e la distanza tra            
i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del             
P.O.C. e del P.U.A. ovvero previste dal P.R.G. e dai relativi                   
strumenti attuativi.                                                            
3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli                    
interessati ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n.                  
241.".                                                                          
2) Il testo dell'art. 30, della legge regionale 25 novembre 2002, n.            
31 e' il seguente:                                                              
          Art. 30 - Riduzione ed esonero dal contributo di                      
costruzione                                                                     
1. Il contributo di costruzione non e' dovuto:                                  
a) per gli interventi anche residenziali, da realizzare nel                     
territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle                
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi               
dell'art. 12 della Legge 153/75, ancorche' in quiescenza;                       
b) per gli interventi di cui alle lettere a), b), d), h), i), k),               
comma 1 dell'art. 8;                                                            
c) per gli interventi di eliminazione delle barriere                            
architettoniche;                                                                
d) per gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura            
non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari;                          
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di                   
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti           
e dalle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale                        
(O.N.L.U.S.), nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche            
da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;                             
f) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di                 
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';                         
g) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni               
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al              
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme            
urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.                      
2. Il Consiglio regionale, nell'a'mbito dei provvedimenti di cui agli           
articoli 28 e 29, puo' prevedere l'applicazione di riduzioni del                
contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in                    
locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonche'             
per la realizzazione di opere edilizie di qualita', riduzione                   
l'aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle            
emissioni nocive e della previsione di impianti di separazione delle            
acque reflue, in particolare per quelle collocate in aree                       
ecologicamente attrezzate.                                                      
3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad              
edifici esistenti, il contributo di costruzione e' ridotto alla sola            
quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del            
permesso o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio                  
attivita' si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad              
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai                
sensi della convenzione-tipo prevista all'art. 31.                              
4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della                
prima abitazione e' pari a quello stabilito per l'edilizia in                   
locazione fruente di contributi pubblici, purche' sussistano i                  
requisiti previsti dalla normativa di settore.                                  
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello             
Stato il contributo di costruzione e' commisurato all'incidenza delle           
opere di urbanizzazione.".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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