REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

          Art. 11                                                               
Tutela della biodiversita'                                                      
1. La tutela della biodiversita' rappresenta l'obiettivo primario               
nelle politiche di gestione del sistema regionale.                              
2. A tal fine la Regione, le Province e gli Enti di gestione adottano           
misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora                   
spontanea, con particolare riguardo alle entita' rare e minacciate.             
3. I soggetti di cui al comma 2, promuovono attivita' di ricerca                
scientifica, di studio e di monitoraggio nei confronti delle specie,            
degli habitat e degli ecosistemi locali.                                        
4. Nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 deve essere            
favorita l'introduzione di specie autoctone.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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