REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 11                                                               
Investimenti nel settore dei trasporti                                          
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi              
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2               
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico                 
regionale e locale), e' disposta la seguente autorizzazione di spesa            
nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B.                    
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della           
qualita' della mobilita' urbana:                                                
a) Cap. 43221 "Contributi ai Comuni e Province per interventi volti             
alla riorganizzazione e qualificazione della mobilita' urbana (art.             
2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata               
dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre           
1998, n. 30)" Esercizio 2005: Euro 202.354,83.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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