REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 10                                                               
Spazi ed attrezzature                                                           
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge               
regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali -              
Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche            
si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui                    
all'articolo 2, anche se prive di personalita' giuridica. L'uso degli           
spazi e delle attrezzature puo' essere concesso a titolo gratuito               
alle seguenti condizioni:                                                       
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico               
delle organizzazioni concessionarie;                                            
b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria                  
s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui e'              
stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.                           
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 7, della legge regionale 25 febbraio 2000, n.             
10 e' il seguente:                                                              
"Art. 7 - Contratto di affitto, locazione, comodato, uso                        
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono              
essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con             
provvedimento del responsabile della struttura competente in materia            
di patrimonio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta              
regionale                                                                       
2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa             
privata, preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano              
piu' richieste, da gara ufficiosa.                                              
3. I beni indicati nel comma 1 possono altresi' essere dati, con                
deliberazione della Giunta regionale, a titolo gratuito in comodato o           
in uso a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e                
private che, senza scopo di lucro, perseguano finalita' statutarie di           
interesse collettivo e generale. In tale caso viene meno l'obbligo              
della pubblicizzazione.                                                         
4. L'uso a titolo gratuito, secondo le modalita' di cui al comma 3,             
puo' essere concesso anche a favore di organizzazioni ed                        
associazioni, anche se prive di personalita' giuridica, purche'                 
iscritte all'Albo di cui all'art. 12 della L.R. 10/95, o al Registro            
di cui all'art. 2 della L.R. 37/96, alle condizioni previste,                   
rispettivamente, dagli articoli 7 e 10 delle medesime leggi regionali           
e successive modificazioni.".                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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