REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

          Art. 10                                                               
Coordinamento e promozione                                                      
del sistema regionale delle Aree protette                                       
e dei siti della Rete natura 2000                                               
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,           
esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli           
Enti di gestione delle Aree protette mediante l'emanazione di                   
apposite direttive riguardanti in particolare le modalita' di                   
gestione e la predisposizione di strumenti di pianificazione,                   
programmazione ed attuazione.                                                   
2. Attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, la                 
Regione individua i propri programmi di settore nei quali saranno               
previste priorita' nel riparto dei relativi finanziamenti a favore              
dei territori delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000,            
nonche' i relativi soggetti beneficiari sia pubblici che privati. In            
particolare, il Programma regionale tiene altresi' conto delle                  
priorita' previste dall'articolo 33, comma 4.                                   
3. Attraverso i Programmi triennali delle Aree protette di cui agli             
articoli 34, 47 e 52, in raccordo con gli indirizzi e gli obiettivi             
del Programma regionale di cui all'articolo 12, gli Enti di gestione            
favoriscono forme e modalita' di promozione, agevolazione e                     
incentivazione, con le relative priorita', a favore dei cittadini               
residenti e delle imprese operanti all'interno delle Aree protette              
resisi disponibili a coordinare le proprie attivita' ed iniziative              
con quelle degli Enti gestori.                                                  
4. Gli Enti di gestione delle Aree protette possono concedere a mezzo           
di specifiche convenzioni o disciplinari l'uso del proprio nome e del           
proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di            
qualita' e che soddisfino le finalita' dell'area protetta.                      
5. La Giunta regionale promuove ed incentiva le iniziative volte alla           
conoscenza del patrimonio naturale regionale, con particolare                   
riferimento a quello compreso all'interno del sistema regionale, ai             
fini dell'accrescimento dell'educazione ambientale, della                       
divulgazione naturalistica e della ricerca scientifica per favorire             
il rispetto verso la natura e tutte le sue forme.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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