REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)

          Art. 10                                                               
Etichettatura                                                                   
1. La struttura fitosanitaria regionale, dopo aver svolto i controlli           
previsti dai relativi disciplinari di produzione, autorizza, per                
ciascuna tipologia di materiale, l'apposizione di etichette                     
conformemente a quanto previsto nei relativi disciplinari oppure                
autorizza l'utilizzo di appropriati documenti di                                
commercializzazione.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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