REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

            TITOLO I                                                            
            I PRINCIPI                                                          
          Art. 9                                                                
Le formazioni sociali                                                           
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni legislativa, d'indirizzo,             
programmazione e controllo, in attuazione del principio di                      
sussidiarieta' previsto dall'articolo 118 della Costituzione,                   
riconosce e valorizza:                                                          
a) l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo             
svolgimento di attivita' di interesse generale e di rilevanza                   
sociale, nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico della               
Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di                
garanzie sociali;                                                               
b) la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si                  
esprime e si sviluppa la dignita' della persona e, in questo quadro,            
lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le               
condizioni per il suo efficace svolgimento.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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