REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 9                                                                
Contributi                                                                      
1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nei                 
registri previsti dalla presente legge al fine di sostenere progetti            
d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del            
volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attivita'             
di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.                        
2. La Giunta regionale definisce i termini, le modalita' e le                   
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai                   
contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei                  
contributi stessi, nonche' la percentuale da concedere ai soggetti              
beneficiari.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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