REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

          Art. 9                                                                
Monitoraggio                                                                    
1. All'attivazione del monitoraggio del sistema regionale si provvede           
tramite l'emanazione di criteri, indirizzi e linee guida dettati                
dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo             
12.                                                                             
2. I soggetti gestori delle Aree protette sono tenuti a fornire alla            
Regione ed alla Provincia territorialmente competente tutte le                  
informazioni relative alle attivita' gestionali di competenza.                  
3. I dati relativi allo stato di attuazione e gestione del sistema              
regionale attraverso gli esiti del monitoraggio stesso sono contenuti           
nel Programma regionale di cui all'articolo 12.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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