REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

          Art. 8                                                                
Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale                           
1. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge, di                
quelle previste al Titolo I della legge regionale n. 7 del 2004,                
nonche' della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti              
per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo             
regionale per la conservazione della natura - Disciplina della                  
raccolta dei prodotti del sottobosco), e' istituito il Comitato                 
consultivo regionale per l'ambiente naturale a cui e' demandato il              
rilascio del parere previsto dall'articolo 13, comma 2, e la                    
formulazione di proposte per iniziative e provvedimenti riguardanti             
il monitoraggio, la promozione ed il coordinamento del quadro                   
conoscitivo, della ricerca e sperimentazione sul patrimonio ambiente            
naturale regionale.                                                             
2. Il Comitato, i cui membri restano in carica per cinque anni, e'              
nominato dalla Giunta regionale ed e' cosi' composto:                           
a) dall'Assessore regionale competente per materia, o suo delegato,             
con funzioni di presidente;                                                     
b) da dieci esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche,                
agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche,            
nonche' in pianificazione territoriale, prescelti su indicazione                
delle Istituzioni culturali, scientifiche ed universitarie, delle               
associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita' a            
livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole                  
maggiormente rappresentative in ambito regionale, delle                         
organizzazioni sindacali e degli altri settori produttivi;                      
c) da quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici               
regionali o di Istituti ed Aziende dipendenti.                                  
3. Il funzionamento del Comitato e' assicurato da apposito                      
regolamento interno.                                                            
4. Le Province, in attuazione del disposto della presente legge                 
relativo all'esercizio delle competenze attribuite, si possono dotare           
di analoghi organismi consultivi per assicurare il necessario                   
supporto tecnico-scientifico alla formazione delle scelte nell'ambito           
territoriale di competenza del sistema provinciale.                             
5. L'Amministrazione regionale assicura il coordinamento tra                    
l'attivita' del Comitato consultivo regionale di cui al presente                
articolo, quella dei Comitati tecnico-scientifici dei Parchi di cui             
all'articolo 21 e delle altre Aree protette.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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