REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 7                                                                
Diritto di partecipazione e di informazione                                     
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale            
o nei registri provinciali:                                                     
a) possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione               
pubblica nei settori cui si riferisce la loro attivita';                        
b) possono proporre alla Regione ed agli Enti locali, ciascuna per il           
proprio ambito territoriale di attivita', programmi ed iniziative di            
intervento nelle materie di loro interesse;                                     
c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle           
ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di            
loro interesse.                                                                 
2. La Regione, nell'ambito della propria attivita' istituzionale,               
favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle                    
informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed            
alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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