REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

          Art. 7                                                                
Nomina, requisiti ed incompatibilita'                                           
1. Il Garante e' scelto tra persone in possesso dei requisiti                   
richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata                
competenza ed esperienza professionale in campo minorile ed in                  
materie concernenti l'eta' evolutiva e la famiglia.                             
2. Non sono eleggibili:                                                         
a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e               
Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali,             
comunali, circoscrizionali, di citta' metropolitana o di Comunita'              
montana;                                                                        
b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali,            
di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.                    
3. L'incarico di Garante e' incompatibile con l'esercizio di                    
qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi             
commercio o professione.                                                        
4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si            
applicano le norme di cui al Titolo I, Capo II, inerente il                     
procedimento di nomina, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24             
(Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga                
degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione                   
regionale) e successive modifiche.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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