LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Art. 7
Nomina, requisiti ed incompatibilita'
1. Il Garante e' scelto tra persone in possesso dei requisiti
richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata
competenza ed esperienza professionale in campo minorile ed in
materie concernenti l'eta' evolutiva e la famiglia.
2. Non sono eleggibili:
a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e
Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali,
comunali, circoscrizionali, di citta' metropolitana o di Comunita'
montana;
b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali,
di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.
3. L'incarico di Garante e' incompatibile con l'esercizio di
qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi
commercio o professione.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si
applicano le norme di cui al Titolo I, Capo II, inerente il
procedimento di nomina, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24
(Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga
degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione
regionale) e successive modifiche.