REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

          Art. 7                                                                
Aree di collegamento ecologico                                                  
1. La Regione riconosce l'importanza delle Aree di collegamento                 
ecologico per la tutela e la conservazione di flora e fauna. La                 
Giunta regionale emana a questo scopo apposite direttive per                    
l'individuazione, la salvaguardia e la ricostituzione di tali aree.             
2. Le Province provvedono all'individuazione delle Aree di                      
collegamento ecologico nell'ambito delle previsioni della                       
pianificazione paesistica secondo gli indirizzi ed i criteri                    
stabiliti dalle direttive regionali. Le Aree di collegamento                    
ecologico che riguardano il territorio di piu' Province contermini              
sono individuate d'intesa tra le Province territorialmente                      
interessate.                                                                    
3. Le modalita' di salvaguardia delle Aree di collegamento ecologico            
sono disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione                    
territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni, nonche' dai            
piani faunistici provinciali. Le Aree di collegamento ecologico che             
riguardano il territorio di piu' Province contermini sono                       
disciplinate in base a forme tra loro coordinate.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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