REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Art. 6 Rapporti con il Difensore civico regionale 1. Il Difensore civico regionale ed il Garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attivita' nell'ambito delle rispettive competenze.