REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

          Art. 6                                                                
Rapporti con il Difensore civico regionale                                      
1. Il Difensore civico regionale ed il Garante per l'infanzia e                 
l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di                  
interesse comune, coordinando la propria attivita' nell'ambito delle            
rispettive competenze.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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