REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)

          Art. 6                                                                
Centri di premoltiplicazione                                                    
1. Per le specie per le quali e' istituita la certificazione                    
regionale, su richiesta degli interessati, vengono riconosciuti, con            
atto del responsabile della struttura fitosanitaria regionale, i                
centri di premoltiplicazione per i materiali di base o e'lite.                  
2. I centri di premoltiplicazione costituiti ai fini del comma 1                
devono:                                                                         
a) essere istituiti presso una struttura pubblica o privata; nel caso           
si tratti di una struttura privata devono possedere i requisiti                 
stabiliti dagli articoli 2602, 2603 e 2604 del Codice civile;                   
b) essere dotati di personale tecnico qualificato e strutture idonee,           
secondo quanto stabilito nei disciplinari di produzione;                        
c) operare conformemente alle normative vigenti in materia                      
fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente regolamento e            
dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonche'                    
ottemperare alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria           
regionale.                                                                      
3. I centri di premoltiplicazione devono rifornirsi di materiale di             
pre-base o super-e'lite presso i centri di conservazione riconosciuti           
di cui all'articolo 5, fatta salva specifica autorizzazione della               
struttura fitosanitaria regionale.                                              
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo degli articoli 2602, 2603 e 2604 del Codice civile e'               
citato alla nota 1 all'art. 5.                                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina