LEGGE REGIONALE 29 settembre 2005, n. 18
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA - CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D'IMPRESA
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
comme legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 settembre 2005 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1414 del 5 settembre 2005; oggetto consiliare n. 435 (VIII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata
dall'Assemblea legislativa nella seduta del 28 settembre 2005;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 30 in data 12 settembre 2005;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche
economiche" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni I
"Bilancio Affari generali ed istituzionali" e V "Turismo, Cultura,
Scuola, Formazione Lavoro, Sport".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/II.4 del
28 settembre 2005, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Zoffoli;
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 28 settembre
2005 , atto n. 5/2005.