REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 6                                                                
Overbooking sul Piano regionale                                                 
di Sviluppo Rurale 2000-2006                                                    
1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 6 agosto 1999,             
n. 20 (Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti            
regionali per il pieno utilizzo dei fondi), la Regione Emilia-Romagna           
partecipa all'overbooking nazionale sul Piano di Sviluppo Rurale                
2000-2006 con le modalita' stabilite nell'accordo sancito dalla                 
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004 e nei                
limiti del piano di riparto di risorse FEOGA approvato dalla                    
Conferenza medesima nella seduta del 3 febbraio 2005.                           
2. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 20           
del 1999 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:                     
a) Cap. 18286, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5700 Esercizio 2005:               
Euro 1.000.000,00                                                               
b) Cap. 18288, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6400 Esercizio 2005:               
Euro 500.000,00                                                                 
c) Cap. 18283, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5702 Esercizio 2005:               
Euro 1.500.000,00                                                               
d) Cap. 18285, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6402 Esercizio 2005:               
Euro 2.000.000,00.                                                              
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo  dell'articolo 1 della legge regionale  6 agosto 1999, n.           
20 Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti                
regionali per il pieno utilizzo dei fondi e' il seguente:                       
"Art. 1 - Finalita'                                                             
1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione               
della Regione Emilia-Romagna all'attuazione, nelle materie di propria           
competenza, degli interventi previsti dai Regolamenti della Unione              
Europea e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie                   
disponibili, la Regione e' autorizzata ad anticipare, con proprie               
risorse finanziarie, l'attivazione di interventi aventi le                      
caratteristiche di ammissibilita' ai finanziamenti comunitari anche             
in aggiunta a quelle previste dalla programmazione dell'Unione                  
Europea.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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