REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 5                                                                
Attivita' di controllo                                                          
1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei                 
requisiti per l'iscrizione, la Regione, previo parere della                     
competente commissione consiliare, e le Province stabiliscono i                 
criteri e le modalita' di controllo diretto sulle attivita' delle               
organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovra' in                 
particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di             
gestione, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le                 
modalita' con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di           
valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.                             
2. Le Province disciplinano con propri atti i criteri e le modalita'            
di controllo, nel rispetto di criteri minimi di uniformita' delle               
procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore                
della presente legge, e previo parere della competente commissione              
consiliare, dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi              
nel Bollettino Ufficiale regionale.                                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina