REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)

          Art. 5                                                                
Centri di conservazione                                                         
1. Per le specie per le quali e' istituita la certificazione                    
regionale, su richiesta degli interessati, vengono riconosciuti, con            
atto del responsabile della struttura fitosanitaria regionale, i                
centri di conservazione per i materiali di pre-base o super-e'lite.             
2. I centri di conservazione costituiti ai fini del comma 1 devono:             
a) essere istituiti presso una struttura pubblica o privata; nel caso           
si tratti di una struttura privata devono possedere i requisiti                 
stabiliti dagli articoli 2602, 2603 e 2604 del Codice civile;                   
b) essere dotati di personale tecnico qualificato e di strutture                
idonee, secondo quanto stabilito nei disciplinari di produzione;                
c) operare conformemente alle normative vigenti in materia                      
fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente regolamento e            
dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonche'                    
ottemperare alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria           
regionale.                                                                      
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo degli articoli 2602, 2603 e 2604 del codice civile e' il            
seguente:                                                                       
"Art. 2602- Nozione e norme applicabili                                         
Con il contratto di consorzio piu' imprenditori  (c.c. 2082, 2618)              
istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo                
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.                       
Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme                 
seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali (c.c.              
2616, 2643, n. 11).                                                             
          Art. 2603 - Forma e contenuto del contratto                           
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullita'              
(c.c. 1350, n. 13, 2657, 2725).                                                 
Esso deve indicare:                                                             
1) l'oggetto (c.c. 2606, 2611, n. 2) e la durata (c.c. 2604, 2611, n.           
1) del consorzio;                                                               
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;                               
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;                  
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine           
alla rappresentanza in giudizio (c.c. 2608);                                    
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;                            
6) i casi di recesso e di esclusione (c.c. 2609);                               
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.              
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o           
degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei                  
singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.                  
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative            
alla determinazione delle quote ad una o piu' persone, le decisioni             
di queste possono essere impugnate innanzi all'autorita' giudiziaria,           
se sono manifestamente inique od erronee (c.c. 1349, 2264), entro               
trenta giorni dalla notizia (c.c. 2964).                                        
          Art. 2604 - Durata del consorzio                                      
In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo e'             
valido per dieci anni.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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