REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2005, n. 18

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA - CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D'IMPRESA

          Art. 5                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la                 
Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati              
nelle Unita' previsionali di base e relativi capitoli del bilancio              
regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero              
necessarie, o mediante l'istituzione di apposite Unita' previsionali            
di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria                
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della               
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della            
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
27 marzo 1972, n. 4).                                                           
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,              
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4 e' il seguente:                                                      
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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