REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 5                                                                
Contributo straordinario alla                                                   
"Enoteca regionale Emilia-Romagna"                                              
1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalita' di cui               
all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46                    
(Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), e'             
autorizzata, per l'esercizio 2005, la concessione di un contributo              
straordinario di Euro 150.000,00 alla Associazione "Enoteca regionale           
Emilia-Romagna" con sede in Dozza (BO), a valere sul Capitolo 18146,            
nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5581 - Enoteca della Regione                   
Emilia-Romagna - contributi per le attivita' di orientamento al                 
consumo.                                                                        
2. La concessione e liquidazione del suddetto contributo                        
straordinario sono disposte dal dirigente competente subordinatamente           
all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute per le                    
attivita' svolte nell'anno 2004.                                                
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993,             
n. 46 Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 1 - Finalita'                                                             
1. La Regione Emilia-Romagna si propone di favorire, con la presente            
legge, la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali,           
con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a                 
quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata,                
nonche' di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei             
vini.                                                                           
2. La Regione individua nell'associazione "Enoteca regionale                    
Emilia-Romagna", con sede in Dozza (Bologna), lo strumento idoneo               
attraverso cui raggiungere tali obiettivi.                                      
3. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1,                   
l'"Enoteca regionale Emilia-Romagna", per l'attuazione delle                    
iniziative, si rapporta di norma con gli organismi che effettuano               
attivita' di promozione economica dei vini e dei prodotti tipici                
regionali.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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