LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 4
Classificazione delle Aree protette
1. Le Aree protette disciplinate dalla presente legge appartengono
alle seguenti tipologie:
a) Parchi regionali, costituiti da sistemi territoriali che, per
valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di
particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono
organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di
conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti
naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonche' allo sviluppo
delle attivita' umane ed economiche compatibili;
b) Parchi interregionali, costituiti da insiemi territoriali
caratterizzati da valori naturali, scientifici, storico-culturali e
paesaggistici di particolare interesse e complessita' che per la loro
localizzazione geografica possono svolgere un ruolo di connessione
con Aree protette appartenenti a regioni contermini;
c) Riserve naturali, costitute da territori di limitata estensione,
istituite per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della
conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici,
ecologici, scientifici e culturali;
d) Paesaggi naturali e seminaturali protetti, costituti da aree con
presenza di valori paesaggistici diffusi, d'estensione anche
rilevante e caratterizzate dall'equilibrata interazione di elementi
naturali e attivita' umane tradizionali in cui la presenza di habitat
in buono stato di conservazione e di specie risulti comunque
predominante o di preminente interesse ai fini della tutela della
natura e della biodiversita';
e) Aree di riequilibrio ecologico, costitute da aree naturali od in
corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in
ambiti territoriali caratterizzati da intense attivita' antropiche
che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie
vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la
conservazione, il restauro, la ricostituzione.
2. Ogni Area protetta e' riconosciuta attraverso una specifica
denominazione attribuitale all'atto della sua istituzione.
3. Le Aree protette istituite precedentemente all'approvazione della
presente legge conservano la classificazione tipologica definita
attraverso il relativo atto istitutivo.