REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

          Art. 4                                                                
Classificazione delle Aree protette                                             
1. Le Aree protette disciplinate dalla presente legge appartengono              
alle seguenti tipologie:                                                        
a) Parchi regionali, costituiti da sistemi territoriali che, per                
valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di              
particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono              
organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di                   
conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti                 
naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonche' allo sviluppo             
delle attivita' umane ed economiche compatibili;                                
b) Parchi interregionali, costituiti da insiemi territoriali                    
caratterizzati da valori naturali, scientifici, storico-culturali e             
paesaggistici di particolare interesse e complessita' che per la loro           
localizzazione geografica possono svolgere un ruolo di connessione              
con Aree protette appartenenti a regioni contermini;                            
c) Riserve naturali, costitute da territori di limitata estensione,             
istituite per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della               
conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici,            
ecologici, scientifici e culturali;                                             
d) Paesaggi naturali e seminaturali protetti, costituti da aree con             
presenza di valori paesaggistici diffusi, d'estensione anche                    
rilevante e caratterizzate dall'equilibrata interazione di elementi             
naturali e attivita' umane tradizionali in cui la presenza di habitat           
in buono stato di conservazione e di specie risulti comunque                    
predominante o di preminente interesse ai fini della tutela della               
natura e della biodiversita';                                                   
e) Aree di riequilibrio ecologico, costitute da aree naturali od in             
corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in                
ambiti territoriali caratterizzati da intense attivita' antropiche              
che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie                   
vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la                  
conservazione, il restauro, la ricostituzione.                                  
2. Ogni Area protetta e' riconosciuta attraverso una specifica                  
denominazione attribuitale all'atto della sua istituzione.                      
3. Le Aree protette istituite precedentemente all'approvazione della            
presente legge conservano la classificazione tipologica definita                
attraverso il relativo atto istitutivo.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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