REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)

          Art. 4                                                                
Funzioni della struttura fitosanitaria regionale                                
1. Alla struttura fitosanitaria regionale compete:                              
a) la predisposizione dei disciplinari di produzione delle piante               
certificate distinti per specie o gruppi di specie, nonche' la                  
definizione dei requisiti che debbono possedere i centri di                     
conservazione, premoltiplicazione, moltiplicazione e vivai;                     
b) la verifica periodica dell'idoneita' dei centri di conservazione,            
premoltiplicazione, moltiplicazione, nonche' dei laboratori di                  
micropropagazione;                                                              
c) l'attestazione della conformita' dei campi di piante madri e dei             
vivai, secondo i criteri stabiliti dai disciplinari di produzione;              
d) la verifica della corretta applicazione dei disciplinari in tutte            
le fasi del processo di produzione di materiale certificato, dalla              
conservazione fino alla fase di vivaio, ferma restando la corretta              
applicazione delle normative vigenti in materia;                                
e) l'autorizzazione all'applicazione delle etichette previste                   
dall'articolo 10;                                                               
f) l'ammissione di nuove accessioni e varieta' al processo di                   
certificazione, nonche' l'aggiornamento dell'elenco delle varieta' in           
certificazione.                                                                 
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la struttura               
fitosanitaria regionale puo' avvalersi della collaborazione di enti,            
istituzioni ed organizzazioni  con competenze nel settore agricolo o            
vivaistico.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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