REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2005, n. 18

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA - CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D'IMPRESA

          Art. 4                                                                
Partecipazione finanziaria                                                      
1. La Regione aderisce con il versamento della quota iniziale di                
ammissione finalizzata alla  costituzione del patrimonio                        
dell'associazione, per un importo non superiore ad Euro 5.000,00 e              
con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato            
ai sensi dello statuto dell'associazione e nell'ambito delle                    
disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.                 
2. La Regione puo' concedere eventuali contributi per la                        
realizzazione del programma di attivita' dell'associazione,                     
nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge            
di bilancio e secondo le modalita' stabilite con atto della Giunta              
regionale.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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