LEGGE REGIONALE 29 settembre 2005, n. 18
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA - CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D'IMPRESA
Art. 4
Partecipazione finanziaria
1. La Regione aderisce con il versamento della quota iniziale di
ammissione finalizzata alla costituzione del patrimonio
dell'associazione, per un importo non superiore ad Euro 5.000,00 e
con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato
ai sensi dello statuto dell'associazione e nell'ambito delle
disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
2. La Regione puo' concedere eventuali contributi per la
realizzazione del programma di attivita' dell'associazione,
nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge
di bilancio e secondo le modalita' stabilite con atto della Giunta
regionale.