LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 4
Partecipazione alla "Fondazione Qualivita -
Fondazione per la tutela e la valorizzazione
dei prodotti alimentari europei di qualita'"
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, in
qualita' di "socio sostenitore", alla "Fondazione Qualivita -
Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari
europei di qualita'", con sede a Siena, che persegue finalita' di
tutela e valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualita',
attraverso azioni promozionali dei prodotti ed iniziative
tecnico-scientifiche di informazione ai consumatori, alle filiere ed
ai produttori, anche in collegamento con gli operatori pubblici e
privati dell'Unione Europea.
2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della
Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Qualivita", in qualita' di
"socio sostenitore".
3. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale per
la partecipazione alla Fondazione prevista al comma 1 del presente
articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo dei
propri mezzi finanziari e con l'istituzione di un apposito capitolo
(12055 C.N.I.) nella parte spesa del bilancio regionale, denominato
"Contributo annuale della Regione Emilia-Romagna per la
partecipazione quale socio sostenitore alla Fondazione "Qualivita -
Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari
europei di qualita'" ed afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5315 -
Contributi ad Enti e Associazioni e partecipazione ad Istituzioni
operanti nel settore agricolo ed agroalimentare. Il suddetto capitolo
sara' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione
della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto
dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
NOTA ALL'ART. 4
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 37, comma 1 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
(omissis)".