REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE

          Art. 3                                                                
Profilo professionale e competenze                                              
1. Il naturopata e' in possesso di un diploma conseguito, presso un             
istituto pubblico o privato accreditato, al termine di un percorso              
formativo triennale di 1200 ore, di cui 200 di pratica, dopo il                 
superamento di verifiche annuali e di un esame finale con discussione           
di una tesi e conseguente valutazione di merito.                                
2. Il naturopata promuove il benessere e il mantenimento della salute           
dell'individuo attraverso:                                                      
a) l'osservazione della costituzione del terreno per una valutazione            
olistica del cliente;                                                           
b) l'educazione-informazione sull'alimentazione naturale,                       
sull'igiene, sull'attivita' fisica e sugli stili di vita;                       
c) l'educazione all'abitare secondo principi di architettura organica           
ed ecologica;                                                                   
d) l'utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento e la              
respirazione;                                                                   
e) l'utilizzo di rimedi della fitoterapia tradizionale, di                      
integratori alimentari, di olii essenziali per uso esterno e di                 
floriterapia;                                                                   
f) lo stimolo delle potenzialita' di autoguarigione dell'organismo;             
g) lo sviluppo nel soggetto di una presa di coscienza delle proprie             
dinamiche relazionali e conflittuali.                                           
3. Le pratiche svolte dal naturopata non hanno carattere di                     
prestazioni sanitarie e non si prefiggono la diagnosi, la cura e la             
riabilitazione di patologie specifiche, ne' la prescrizione di                  
farmaci o diete.                                                                
4. Il naturopata opera di norma in centri di benessere, palestre,               
centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione             
ed in ambiti, anche propri, in coerenza con le competenze di cui al             
presente articolo.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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