REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

          Art. 3                                                                
Tutela degli interessi diffusi                                                  
1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante puo':                   
a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione            
e degli Enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a             
bambini e ragazzi da attivita', provvedimenti o condotte omissive               
svolte dalle Amministrazioni o da privati;                                      
b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di                
condotte omissive delle Amministrazioni competenti;                             
c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente             
della Giunta regionale circa la possibilita' di esperire azioni in              
sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti                 
collettivi dell'infanzia;                                                       
d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi                        
dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in               
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai               
documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di               
danno per bambini e ragazzi;                                                    
e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie            
scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241 del            
1990.                                                                           
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 9                                                                         
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,               
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o           
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno            
facolta' di intervenire nel procedimento.                                       
          Art. 10                                                               
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi               
dell'articolo 9 hanno diritto:                                                  
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto                
previsto dall'articolo 24;                                                      
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione             
ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del                   
procedimento.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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