LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente in conformita'
all'articolo 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore
il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 17 febbraio 2005 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 89 del 24 gennaio 2005; oggetto consiliare n. 6564 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio 2005;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 345, in data 11 febbraio 2005;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari generali e istituzionali" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 9
febbraio 2005, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Gian Luca Rivi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 febbraio
2005, atto n. 158/2005.