REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

          Art. 3                                                                
Funzione del sistema regionale delle Aree protette                              
e dei siti della Rete natura 2000                                               
1. Il sistema regionale si compone di territori variamente                      
caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico ed                      
ambientale; la sua funzione e' volta a promuovere in forma unitaria             
la conservazione e la valorizzazione sostenibile del patrimonio                 
naturale regionale ed a connettere tra loro le Aree protette ed i               
siti della Rete natura 2000 affinche' perseguano le rispettive                  
finalita' in forme tra loro coordinate e complementari.                         
2. Il sistema regionale costituisce il principale riferimento                   
territoriale per:                                                               
a) integrare funzionalmente le politiche ambientali e del paesaggio             
di livello regionale con quelle riferite alla pianificazione e alla             
gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;                 
b) sviluppare l'azione di indirizzo e di coordinamento regionale                
riguardante le Aree protette regionali ed i siti della Rete natura              
2000, garantendo nel contempo il raccordo con le Aree protette                  
interregionali e nazionali localizzate in Emilia-Romagna.                       
3. Nell'ambito del sistema regionale, la Regione svolge le proprie              
funzioni di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio naturale            
regionale anche ai fini della realizzazione della rete ecologica                
regionale quale parte integrante delle reti ecologiche nazionale ed             
europea.                                                                        
4. Il sistema regionale si articola per ambiti territoriali                     
provinciali alla cui organizzazione e coordinamento provvedono le               
Province, nel quadro degli indirizzi e dei contenuti del Programma              
regionale di cui all'articolo 12.                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina