REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 2                                                                
Registri delle organizzazioni di volontariato                                   
1. Sono istituiti il registro regionale ed i registri provinciali               
delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione in detti registri            
e' condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti              
dalla Legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di                  
sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonche'                
dalle altre leggi regionali.                                                    
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi             
rilevanza regionale le cui caratteristiche verranno determinate da              
un'apposita direttiva di Giunta, sentita la competente Commissione              
consiliare.                                                                     
3. Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di                  
volontariato non aventi rilevanza regionale, nonche' i loro organismi           
di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di                
volontariato prevalentemente iscritte.                                          
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Legge n. 266 del 1991 concerne Legge-quadro sul volontariato              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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