REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE

          Art. 2                                                                
Definizione e principi                                                          
1. Per naturopatia si intende l'insieme di metodi naturali per                  
garantire e migliorare la qualita' della vita.                                  
2. Il naturopata e' un operatore non sanitario del benessere che                
realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e            
sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori           
condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio                 
psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualita' della             
vita.                                                                           
3. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:                                     
a) educativo: educare le persone a conoscere e gestire il proprio               
equilibrio psicofisico indicando i comportamenti piu' idonei da                 
seguire;                                                                        
b) preventivo: riconoscere in stili di vita inadeguati e patogeni la            
causa sempre piu' frequente di un peggioramento della qualita' della            
vita ed insegnare ai clienti stili di vita e metodiche per il                   
recupero ed il mantenimento di condizioni di benessere;                         
c) assistenziale: aiutare il cliente a riconoscere propri eventuali             
squilibri psico-fisico-emotivi o predisposizioni ad essi e proporre             
metodiche dolci per favorire il ripristino dell'equilibrio e del                
benessere secondo una visione olistica della persona.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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