REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

          Art. 2                                                                
Funzioni                                                                        
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:                                      
a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali,             
sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni              
iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;                        
b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della                      
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa                
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione              
della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20             
novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e            
sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali           
e regionali di tutela dei soggetti in eta' evolutiva;                           
c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e                        
dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali,                  
secondo le modalita' previste dalla presente legge;                             
d) segnala ai servizi sociali e all'Autorita' giudiziaria situazioni            
che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o                   
giudiziario;                                                                    
e) esercita le proprie funzioni nei confronti di bambini e ragazzi,             
anche ospitati in ambienti esterni alle famiglie;                               
f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore              
eta', dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in                 
ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e               
fornisce informazioni sulle modalita' di tutela e di esercizio di               
tali diritti;                                                                   
g) segnala alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti                 
indicati alla lettera a), conseguenti a provvedimenti, atti, fatti,             
comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti,            
di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da              
parte di persone singole, anche di minore eta';                                 
h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di                 
rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di                     
situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista                   
igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;                                    
i) promuove, in collaborazione con gli Assessorati regionali                    
competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la                 
diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che                  
rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;                                   
l) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali           
e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di                 
regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed                  
eventuale impatto su bambini e ragazzi;                                         
m) collabora con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le                       
comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e           
nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni                    
commesse;                                                                       
n) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i             
dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in               
ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3) della Legge           
23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare            
per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);                   
o) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati                   
all'infanzia e all'adolescenza;                                                 
p) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla                
propria attivita'.                                                              
2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicita' dei servizi di             
informazione, di cui al comma 1, lettera o), e della relazione                  
annuale, di cui al comma 1, lettera p).                                         
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 4 della Legge 23 dicembre 1997, n. 451 e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 4 - Organizzazione                                                        
1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del             
Centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da            
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente           
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della Legge 23 agosto 1988,           
n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di                   
associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali,             
anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella                   
promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.                            
2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia            
assorbe finalita', compiti e risorse del Centro di cui all'articolo 9           
della Legge 23 dicembre 1993, n. 559.                                           
3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di           
adolescenza tra lo Stato e le Regioni, le Regioni, in raccordo con le           
Amministrazioni provinciali, e le Province autonome di Trento e di              
Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore               
della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi           
locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla              
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In             
particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:                    
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e                     
psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;                                   
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di                    
intervento nel settore;                                                         
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai                  
privati.                                                                        
4. Le Regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati           
raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'articolo 3.".             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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