REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE

          Art. 2                                                                
Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001                                    
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 64 della legge regionale n. 43 del             
2001, e' aggiunto il seguente comma:                                            
"5 bis. I dirigenti regionali, rientranti nelle categorie previste              
dall'articolo 1 della Legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore              
dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed            
assimilati) e in quelle assimilate, possono fruire, a domanda, del              
beneficio di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge,                  
purche' fossero in servizio, inquadrati nella prima qualifica                   
dirigenziale, alla data di entrata in vigore della legge regionale 4            
agosto 1994, n. 31 (Riforma dell'impiego e dell'organizzazione                  
regionale), e siano stati collocati a riposo entro la data del 30               
novembre 1995.".                                                                
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 64, comma 5, della legge regionale 26 novembre            
2001, n. 43 concernente Testo unico in materia di organizzazione e di           
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:                 
"Art. 64 - Disposizioni finali                                                  
(omissis)                                                                       
5. La Regione da' attuazione a quanto disposto dall'art. 5-bis, comma           
3 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con                   
modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401. A tal fine la               
Giunta regionale definisce le relative modalita' di selezione e la              
composizione delle Commissioni esaminatrici.".                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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