REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

          Art. 2                                                                
Definizioni                                                                     
1. Ai fini della presente legge si intendono:                                   
a) per "sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti               
della Rete natura 2000", di seguito denominato "sistema regionale", i           
territori che richiedono una pianificazione ed una gestione                     
ambientale specifica e coordinata con il restante territorio per                
potere garantire il mantenimento in buono stato di conservazione                
degli ecosistemi naturali e seminaturali ivi presenti e la                      
ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi degradati;                      
b) per "Aree naturali protette", di seguito denominate "Aree                    
protette", i territori sottoposti alla disciplina speciale dettata              
dalla legge n. 394 del 1991 e dalla presente legge;                             
c) per "siti della Rete natura 2000", i territori sottoposti alla               
disciplina dettata dalla direttiva n. 92/43/CEE, dalla direttiva n.             
79/409/CEE e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre            
1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva                    
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e                  
seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e dal               
Titolo I della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in            
materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);               
d) per "biodiversita'", la varieta' della vita in tutte le sue forme,           
livelli e combinazioni, inclusa la diversita' degli ecosistemi, delle           
specie e la variabilita' genetica;                                              
e) per "Aree di collegamento ecologico", le zone e gli elementi                 
fisico-naturali, esterni alle Aree protette ed ai siti della Rete               
natura 2000, che per la loro struttura lineare e continua, o il loro            
ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione             
geografica ed allo scambio genetico di specie vegetali ed animali;              
f) per "Rete ecologica regionale", l'insieme delle unita'                       
ecosistemiche di alto valore naturalistico, tutelate attraverso il              
sistema regionale ed interconnesse tra di loro dalle aree di                    
collegamento ecologico, con il primario obiettivo del mantenimento              
delle dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della              
vitalita' delle popolazioni e delle comunita' vegetali ed animali.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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