REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2005, n. 18

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA - CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D'IMPRESA

          Art. 2                                                                
Partecipazione della Regione                                                    
1. La partecipazione della Regione all'associazione e' subordinata              
alle seguenti condizioni:                                                       
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;                               
b) che persegua il riconoscimento della personalita' giuridica;                 
c) che lo statuto e l'atto costituivo siano informati ai principi               
democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.                         
2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli              
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione                        
all'associazione.                                                               
3. I diritti inerenti alla qualita' di associato sono esercitati dal            
Presidente della Regione o un suo delegato.                                     
4. Ogni modifica dello statuto dell'associazione deve essere                    
previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai              
fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del           
vincolo associativo. La Giunta assicura l'informazione all'Assemblea            
legislativa prevista dall'art. 64, comma 4, dello Statuto.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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