LEGGE REGIONALE 29 settembre 2005, n. 18
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA - CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D'IMPRESA
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione all'associazione e' subordinata
alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che persegua il riconoscimento della personalita' giuridica;
c) che lo statuto e l'atto costituivo siano informati ai principi
democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione
all'associazione.
3. I diritti inerenti alla qualita' di associato sono esercitati dal
Presidente della Regione o un suo delegato.
4. Ogni modifica dello statuto dell'associazione deve essere
previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai
fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del
vincolo associativo. La Giunta assicura l'informazione all'Assemblea
legislativa prevista dall'art. 64, comma 4, dello Statuto.