REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM E' STATA PRESENTATA                             
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA                                            
la seguente legge:                                                              
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                            
I N D I C E                                                                     
PREAMBOLO                                                                       
TITOLO I - I PRINCIPI                                                           
          Art.  1 -  Elementi costitutivi della Regione                         
          Art.  2 -  Obiettivi                                                  
          Art.  3 -  Politiche ambientali                                       
          Art.  4 -  Politiche del lavoro                                       
          Art.  5 -  Politiche economiche                                       
          Art.  6 -  Politiche sociali                                          
          Art.  7 -  Promozione dell'associazionismo                            
          Art.  8 -  Le Autonomie locali                                        
          Art.  9 -  Le formazioni sociali                                      
          Art.  10 -  Sviluppo dei territori                                    
          Art.  11 -  Ordinamento europeo ed internazionale                     
          Art.  12 -  Partecipazione della Regione alla formazione e            
all'attuazione del diritto comunitario                                          
          Art.  13 -  Attivita' di rilievo internazionale della                 
Regione TITOLO II - PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE                     
          Art.  14 -  Trasparenza e informazione                                
          Art.  15 -  Diritti di partecipazione                                 
          Art.  16 -  Petizioni                                                 
          Art.  17 -  Istruttoria pubblica                                      
          Art.  18 -  Iniziativa legislativa popolare                           
          Art.  19 -  Assemblea legislativa e modalita' di                      
consultazione                                                                   
          Art.  20 -  Referendum abrogativo                                     
          Art.  21 -  Referendum consultivo                                     
          Art.  22 -  Referendum confermativo statutario                        
TITOLO III - AUTONOMIE LOCALI                                                   
          Art.  23 -  Consiglio delle Autonomie                                 
          Art.  24 -  Integrazione tra livelli di governo                       
          Art.  25 -  Rapporti interregionali                                   
          Art.  26 -  Rapporti con gli Enti locali                              
TITOLO IV - LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                       
CAPO I - Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale               
          Art.  27 -  Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa            
regionale                                                                       
          Art.  28 -  Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa              
          Art.  29 -  Elezione dell'Assemblea legislativa                       
          Art.  30 -  Prerogative dei Consiglieri                               
          Art.  31 -  Principi del Regolamento interno                          
          Art.  32 -  Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del             
Presidente della Giunta regionale                                               
          Art.  33 -  L'Ufficio di Presidenza                                   
          Art.  34 -  Il Presidente dell'Assemblea legislativa                  
          Art.  35 -  Funzioni dell'Ufficio di Presidenza                       
          Art.  36 -  I Gruppi assembleari                                      
          Art.  37 -  Convocazione dell'Assemblea legislativa                   
          Art.  38 -  Le Commissioni assembleari                                
          Art.  39 -  Le Udienze conoscitive                                    
          Art.  40 -  Le Commissioni assembleari speciali                       
          Art.  41 -  Commissione per le Pari opportunita' fra donne            
e uomini                                                                        
CAPO II - Il Presidente della Regione e la Giunta regionale                     
          Art.  42 -  Elezione del Presidente della Giunta regionale            
          Art.  43 -  Il Presidente della Giunta regionale                      
          Art.  44 -  Insediamento                                              
          Art.  45 -  La Giunta regionale                                       
          Art.  46 -  Funzioni della Giunta regionale                           
          Art.  47 -  Voto contrario dell'Assemblea legislativa                 
          Art.  48 -  Prorogatio TITOLO V - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI           
E DEI REGOLAMENTI                                                               
          Art.  49 -  Competenze legislative e regolamentari                    
          Art.  50 -  Iniziativa legislativa                                    
          Art.  51 -  Procedimento legislativo                                  
          Art.  52 -  Promulgazione delle leggi                                 
          Art.  53 -  Impatto delle leggi e redazione dei testi                 
          Art.  54 -  Testi unici                                               
          Art.  55 -  Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi            
          Art.  56 -  Emanazione dei regolamenti                                
TITOLO VI - IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE                                 
CAPO I - Rapporti istituzionali                                                 
          Art.  57 -  Rapporti con Universita' e Scuola                         
          Art.  58 -  Camere di Commercio e professioni                         
          Art.  59 -  Consiglio regionale dell'economia e del lavoro            
CAPO II - Amministrazione regionale                                             
          Art.  60 -  Principi dell'attivita' amministrativa                    
regionale                                                                       
          Art.  61 -  Procedimento amministrativo                               
          Art.  62 -  Principi dell'organizzazione regionale                    
          Art.  63 -  Incarichi speciali                                        
          Art.  64 -  Enti, aziende, societa' e associazioni                    
TITOLO VII - FINANZA, BILANCIO, DEMANIO                                         
          Art.  65 -  Demanio e patrimonio                                      
          Art.  66 -  Autonomia finanziaria                                     
          Art.  67 -  Competenze tributarie regionali                           
          Art.  68 -  Autonomia contabile e gestione finanziaria                
TITOLO VIII - GARANZIE E CONTROLLI                                              
          Art.  69 -  Consulta di garanzia statutaria                           
          Art.  70 -  Difensore civico                                          
          Art.  71 -  Garante regionale per l'infanzia e                        
l'adolescenza                                                                   
          Art.  72 -  Controllo di gestione e Corte dei Conti                   
TITOLO IV - LA REVISIONE DELLO STATUTO                                          
          Art.  73 -  Norme transitorie e finali                                
PREAMBOLO                                                                       
La Regione Emilia-Romagna                                                       
si fonda sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli           
ideali di liberta' e unita' nazionale del Risorgimento e si basa sui            
principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e                      
dall'Unione Europea; consapevole del proprio patrimonio culturale,              
umanistico, ideale e religioso e dei principi di pluralismo e                   
laicita' delle istituzioni, opera per affermare:                                
a) i valori universali di liberta', eguaglianza, democrazia, rifiuto            
del totalitarismo, giustizia sociale e solidarieta' con gli altri               
popoli del mondo e con le future generazioni;                                   
b) il riconoscimento della pari dignita' sociale della persona, senza           
alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni                     
economiche, sociali e personali, di eta', di etnia, di cultura, di              
religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale;                     
c) la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla              
liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle                   
controversie internazionali.                                                    
Trae la legittimazione della propria azione dal voto degli elettori;            
promuove la democrazia partecipata e il confronto permanente con le             
organizzazioni della societa'; riconosce e favorisce l'autonomia                
degli Enti e delle comunita' locali; opera per la rappresentanza                
trasparente degli interessi e per la coesione sociale.                          
Opera per preservare le risorse naturali a beneficio della intera               
societa' regionale e delle generazioni future.                                  
Consapevole del mutato quadro istituzionale che ha visto attribuire             
alla Regione un ruolo completamente nuovo nell'ambito della funzione            
legislativa esercitata dalla Repubblica, persegue la valorizzazione             
degli ambiti di autonomia previsti dalla Costituzione, nel quadro               
dell'unita' e indivisibilita' della Repubblica,                                 
adotta il presente                                                              
STATUTO                                                                         
            TITOLO I                                                            
            I PRINCIPI                                                          
          Art. 1                                                                
Elementi costitutivi della Regione                                              
1. L'Emilia-Romagna, Regione autonoma entro l'unita' della                      
Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione Europea            
e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo           
della comunita' regionale, concorrendo al rinnovamento della societa'           
e dello Stato.                                                                  
2. La Regione Emilia-Romagna comprende le comunita' locali, le                  
istituzioni e i territori delle province di Bologna, Ferrara,                   
Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia,            
Rimini.                                                                         
3. Il capoluogo della Regione e' la Citta' metropolitana di Bologna.            
4. Gli Organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse              
dal capoluogo.                                                                  
5. La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge                  
regionale.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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