REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 -  Finalita' e oggetto                                        
          Art.  2 -  Registri delle organizzazioni di volontariato              
          Art.  3 -  Requisiti per l'iscrizione                                 
          Art.  4 -  Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e             
la revisione                                                                    
          Art.  5 -  Attivita' di controllo                                     
          Art.  6 -  Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o             
privati convenzionati                                                           
          Art.  7 -  Diritto di partecipazione e di informazione                
          Art.  8 -  Formazione, aggiornamento e qualificazione                 
          Art.  9 -  Contributi                                                 
          Art.  10 -  Spazi ed attrezzature                                     
          Art.  11 -  Disposizioni in materia di edilizia                       
          Art.  12 -  Servizi informativi                                       
          Art.  13 -  Rapporti convenzionali                                    
          Art.  14 -  Criteri di priorita' per le convezioni                    
          Art.  15 -  Principio di sussidiarieta'                               
          Art.  16 -  Centri di servizio per il volontariato                    
          Art.  17 -  Compiti e attivita' dei Centri di servizio                
          Art.  18 -  Controlli sui Centri di servizio                          
          Art.  19 -  Partecipazione al Comitato di gestione                    
          Art.  20 -  Conferenza regionale del volontariato                     
          Art.  21 -  Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti             
locali                                                                          
          Art.  22 -  Osservatorio regionale del volontariato                   
          Art.  23 -  Comitati paritetici provinciali                           
          Art.  24 -  Norma finanziaria                                         
          Art.  25 -  Disposizioni transitorie                                  
          Art.  26 -  Abrogazione della legge regionale 2 settembre             
1996, n. 37                                                                     
          Art. 1                                                                
Finalita' e oggetto                                                             
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze           
legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la               
presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella           
societa' del volontariato come espressione di partecipazione,                   
solidarieta' e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne               
sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle             
piu' ampie finalita' di carattere sociale, civile e culturale.                  
2. La presente legge, ispirandosi ai principi della Legge 11 agosto             
1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti            
la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze             
nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno           
internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le                     
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonche'              
l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri                 
provinciali delle organizzazioni stesse.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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