REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La presente legge ha lo scopo di riconoscere ed istituire la                 
figura dell'Operatore professionale naturopata del benessere (di                
seguito indicato come "naturopata") al fine di garantire                        
all'operatore una qualifica per le prestazioni o servizi che ne                 
derivano ed al cittadino la garanzia di una qualificata                         
professionalita' dell'operatore stesso.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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