REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
TITOLO I - ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO                 
ROMAGNOLA                                                                       
          Art.  1 -  Istituzione del Parco regionale, finalita' e               
obiettivi gestionali                                                            
          Art.  2 -  Strumenti di pianificazione                                
          Art.  3 -  Strumenti di attuazione                                    
          Art.  4 -  Ente di gestione                                           
          Art.  5 -  Zonizzazione                                               
          Art.  6 -  Norme di salvaguardia                                      
          Art.  7 -  Sorveglianza territoriale e sanzioni                       
          Art.  8 -  Norme transitorie e finali TITOLO II -                     
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 6 (DISCIPLINA           
DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE              
NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000)                            
          Art.  9 -  Modificazioni all'articolo 11 della legge                  
regionale n. 6 del 2005                                                         
TITOLO I                                                                        
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE                                                 
DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA                                                  
          Art. 1                                                                
Istituzione del Parco regionale,                                                
finalita' e obiettivi gestionali                                                
1. Con la presente legge e' istituito il Parco regionale della Vena             
del Gesso Romagnola. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito                  
territoriale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme,           
Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese ed e' individuato dalla           
carta in scala 1:25.000 allegata alla presente legge. Alla                      
zonizzazione e perimetrazione definitiva si procedera' in sede di               
approvazione del Piano territoriale del Parco.                                  
2. Le finalita' istitutive del Parco sono:                                      
a) la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione                    
dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e              
faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro            
habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e               
geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico,            
con particolare riferimento agli elementi tutelati dalle direttive              
comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa               
alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio,           
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat                   
naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e ai                   
fenomeni carsici, alle grotte e ai sistemi di cavita' sotterranee               
della Vena del Gesso Romagnola;                                                 
b) la tutela, il risanamento, il restauro, la valorizzazione delle              
preesistenze edilizie storiche, delle emergenze architettoniche, dei            
manufatti e degli assetti storici del paesaggio;                                
c) il recupero di aree degradate nonche' la ricostituzione e la                 
difesa degli equilibri ecologici;                                               
d) la promozione e la realizzazione di programmi di studio, di                  
ricerca e di educazione ambientale, di percorsi didattici                       
naturalistici e storici;                                                        
e) l'incentivazione di attivita' culturali e del tempo libero                   
collegate alla fruizione ambientale;                                            
f) la promozione della agricoltura biologica, di quella legata a                
modalita' colturali tradizionali ed ecosostenibili e delle produzioni           
agroalimentari tipiche dell'area;                                               
g) la qualificazione e la promozione delle attivita' economiche                 
compatibili con le finalita' istitutive del Parco e dell'occupazione            
locale, secondo criteri di sviluppo sostenibile;                                
h) la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e            
delle identita' locali piu' significative.                                      
3. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:                                
a) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti                  
nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali ed           
allo status di conservazione delle specie animali e vegetali;                   
b) la gestione e la tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al             
patrimonio indisponibile della Regione situati all'interno del                  
perimetro del Parco;                                                            
c) la gestione dei siti della Rete natura 2000 ricadenti all'interno            
del territorio del Parco;                                                       
d) il censimento delle popolazioni faunistiche e, se necessario, il             
loro controllo al fine di assicurare la funzionalita' ecologica del             
territorio;                                                                     
e) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione            
e l'educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai                  
visitatori;                                                                     
f) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione              
responsabile e sostenibile;                                                     
g) il monitoraggio, la prevenzione ed il risarcimento dei danni                 
prodotti alle colture agricole ed agli allevamenti da parte della               
fauna selvatica;                                                                
h) il coinvolgimento diretto delle aziende agricole operanti nel                
territorio dell'area protetta e delle loro organizzazioni                       
professionali, alle scelte di programmazione, di pianificazione e di            
gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo statuto                
dell'Ente di gestione.                                                          
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere integrati con il              
primo Programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete              
natura 2000 previsto all'articolo 64 della legge regionale 17                   
febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del           
sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete            
natura 2000).                                                                   
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art. 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 64 - Primo programma regionale per le Aree protette e i siti              
della Rete natura 2000                                                          
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la               
Giunta regionale elabora le linee guida per la formazione del                   
Programma regionale di cui all'articolo 12; le Province, gli Enti di            
gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali provvedono            
alla stesura dei rapporti di loro competenza, di cui agli articoli              
14, comma 1, e 15, comma 1, entro i successivi sei mesi; il primo               
Programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura             
2000 e' presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del                  
Consiglio entro gli ulteriori sei mesi.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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